Risposte alle domande frequenti sulle misure economiche varate dal Governo a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19
Si, è applicabile anche ai lavoratori autonomi e a tutti i professionisti con Partita IVA.
No, la moratoria di cui all’art.56 del D.L. 17/3/2020 nr.18 c.d. Decreto “Cura Italia”, non determina un automatico cambiamento della classificazione operata dall’Intermediario, tuttavia possono beneficiare della moratoria solo i clienti che alla data della richiesta non risultano inadempienti (cd clienti in bonis).
Si, la moratoria è applicabile anche alla rata del prossimo 30/9 che quindi può non essere pagata.
No, l’intermediario NON DEVE applicare alcuna commissione.
Si, perché è previsto dall’art. 56 del D.L. nr.18 del 17/3/2020.
No, in quanto la Banca d’Italia ha recepito in pieno i provvedimenti del Governo, pertanto a coloro che hanno richiesto la moratoria sui mutui non verrà segnalato alcun ritardo nel pagamento, in quanto le rate sono sospese.
La sospensione della rata del mutuo può essere richiesta per un periodo di 6, 12, 18 mesi, a seconda della durata di sospensione del lavoro.
La durata del finanziamento fino a 25.000,00 previsto dal D.L. n.23 dell’8/4/2020 cd. Decreto Liquidità, va dai 48 ai 72 mesi.
Il Decreto Liquidità richiede l’ultimo bilancio depositato oppure l’ultima dichiarazione dei redditi oppure una autocertificazione (quest’ultima riservata alle sole attività avviate dopo l’1°/1/2019